Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Presentazione richieste dal 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024

Data di pubblicazione:
18 Aprile 2024

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: per le elezioni europee, nell’ambito dell’intero territorio nazionale e per le elezioni comunali, nell’ambito del comune del quale si è elettori.

L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.

 

Tale ultimo termine (20 maggio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

 

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

 

L’Azienda sanitaria locale assicureranno un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006. 

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente che esibiscano, invece della suddetta certificazione, il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria “ciechi civili” ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'ASL e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazioneTali certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore" e devono essere rilasciati gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

 

Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono presentare una richiesta al Comune per ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, utilizzando l'apposito modulo, da inviare all'e-mail anagrafe@comune.tuscania.vt.it o consegnare all'ufficio elettorale, unitamente al certificato sanitario in data compresa tmartedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.

 

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Aprile 2024