Fondo genitori separati: contributo fino a 6.000 euro per l’affitto

Scadenza domande: Le istanze si chiudono alle ore 12:00 del 28 ottobre 2026 (la procedura è aperta dal 7 ottobre 2026). Come fare domanda: Online tramite la Piattaforma MIT accedendo con SPID, CIE o CNS.

Data:

11 ottobre 2026

Immagine principale

Descrizione

Il decreto del MIT definisce le modalità di accesso al sostegno per i genitori separati o divorziati che non dispongono della casa familiare. Stanziati 20 milioni di euro per il 2026, con priorità legate alla situazione familiare, alla disabilità, alla disoccupazione e alla residenza.

 

Un contributo annuale pari al 50% del canone di locazione sostenuto, fino a un massimo di 6.000 euro, per aiutare i genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare e hanno figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. È questa la misura prevista dal Fondo per il sostegno abitativo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dispone di una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026.

 

Il decreto del MIT del 14 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026, stabilisce i requisiti per accedere al beneficio, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie. Il provvedimento disciplina l’erogazione delle risorse per il 2026, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge di Bilancio.

 

Requisiti economici e condizioni per accedere al contributo

Possono presentare domanda i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e abbiano almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni. Il reddito individuale, risultante dall’ultima dichiarazione disponibile, non deve superare 35.000 euro.

Tra le condizioni richieste figura la regolarità negli obblighi di cura e mantenimento dei figli. Il richiedente deve inoltre disporre di un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato a proprio nome, del quale dovrà indicare il canone annuale.

È esclusa la possibilità di accedere al beneficio per chi possiede uno o più immobili a uso residenziale nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione familiare oppure nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri. Fa eccezione l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare oggetto del procedimento di separazione o divorzio, che può appartenere al richiedente, all’altro genitore o ai figli conviventi con quest’ultimo.

Non possono ottenere il contributo neppure i soggetti che beneficiano già di altri sussidi pubblici destinati ad analoghe finalità di sostegno abitativo o che sono assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

 

Domande esclusivamente online e accesso con identità digitale

La richiesta deve essere presentata una sola volta, in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata indicata dal Ministero. L’accesso avviene mediante SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il decreto prevede la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del MIT entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. L’avviso dovrà specificare l’indirizzo della piattaforma, i termini e le modalità per presentare le domande relative al 2026. La scadenza per l’invio delle istanze non è fissata direttamente dal decreto, ma sarà indicata nell’avviso pubblico.

Nella domanda dovranno essere riportati i dati anagrafici e di residenza del richiedente e dell’altro genitore, gli estremi del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, i dati catastali dell’abitazione familiare e gli estremi di registrazione del contratto di locazione. Sono inoltre richiesti il numero dei figli a carico con meno di 21 anni, il reddito individuale e le dichiarazioni relative agli altri requisiti previsti.

Il richiedente dovrà fornire anche un recapito telefonico mobile, un indirizzo e-mail, una PEC per le comunicazioni dell’amministrazione e l’IBAN di un conto corrente intestato a proprio nome. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

 

Priorità e graduatorie su base regionale

Le risorse del Fondo sono ripartite tra Regioni e Province autonome attraverso accantonamenti territoriali. Il criterio tiene conto, per l’80%, del numero medio di genitori separati o divorziati residenti nel territorio, per il 15% del reddito medio regionale, con una ponderazione inversa che favorisce i territori con redditi medi più bassi, e per il restante 5% del numero di Comuni ad alta tensione abitativa.

All’interno di ciascun accantonamento regionale, le domande ammissibili sono ordinate in base a un punteggio calcolato automaticamente dalla piattaforma, secondo i parametri riportati nell’allegato 2 del decreto. I criteri di priorità riguardano il numero dei figli a carico, la presenza di una condizione di disabilità del richiedente o dei figli, la disoccupazione involontaria e la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa.

In caso di parità di punteggio, prevale il richiedente con il reddito più basso. Se in una Regione o Provincia autonoma le domande risultano inferiori alle risorse accantonate, le somme residue vengono redistribuite tra gli altri territori secondo i criteri stabiliti dal provvedimento.

Le graduatorie regionali saranno approvate con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze. Per tutelare la riservatezza dei richiedenti, la pubblicazione avverrà utilizzando il codice identificativo assegnato automaticamente a ciascuna domanda.

 

Erogazione in un’unica soluzione e controlli

Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione dopo la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie. L’importo riconosciuto sarà pari al 50% delle spese annuali sostenute per l’affitto, entro il limite massimo di 6.000 euro e nei limiti delle risorse disponibili.

Il MIT si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. L’erogazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche; in caso di accertata mancanza dei requisiti o di incongruenze, la domanda viene esclusa e le risorse liberate sono assegnate mediante scorrimento della graduatoria regionale o, se necessario, di un’altra graduatoria territoriale.

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il successivo comma 235 ha demandato a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione. Il provvedimento attuativo ora pubblicato disciplina l’accesso al sostegno per l’annualità 2026.

 

Riferimenti

  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 234 e 235, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive.
  • Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 8, e delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87, per i riferimenti ai Comuni ad alta tensione abitativa.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, per la condizione di disabilità rilevante ai fini delle priorità.
  • Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il riferimento alla disoccupazione involontaria.

A cura di

Area 2 - Servizi Sociali, Cultura e Turismo

Piazza F. Basile, 4, 01017 Tuscania VT, Italia

Area 2 - Servizi Sociali, Cultura e Turismo

Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Piazza F. Basile, 4, 01017 Tuscania VT, Italia

Telefono: 07614454255
Telefono: 07614454248
Email: servizi.sociali@comune.tuscania.vt.it

Pagina aggiornata il 22/10/2026