Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
Dal 1° aprile 2019, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente online attraverso il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato.
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.
La domanda di Autorizzazione ANF deve essere inoltrata nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo (OTI)
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.
Il provvedimento di accoglimento della domanda di Autorizzazione ANF (ANF 43) deve essere allegato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di ANF da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La domanda (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto attraverso il servizio online dedicato, nel limite della prescrizione quinquennale.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.