Statuto

Elementi costitutivi

Data di pubblicazione:
09 Novembre 2021

Titolo 1 - Principi Fondamentali

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune di Tuscania è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale, autonomia normativa, organizzativa ed impositiva secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. Le norme statutarie incompatibili con principi inderogabili di nuove leggi si intendono abrogate.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. L´ autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all´ amministrazione, adottando altresì ogni strumento utile che consenta agli stessi l´esercizio dell´autonoma iniziativa.

3. Il Comune di Tuscania riconosce i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell´infanzia approvata dall´O.N.U. il 20 novembre 1989 e ratificata dal Senato il 9 marzo 1991 e si impegna a garantirne il rispetto.

4. Il Comune riserva particolare attenzione alle problematiche giovanili, alle istanze che dalle loro organizzazioni potranno pervenire promuovendo la pratica sportiva come momento di educazione morale e sociale.

5. La sfera di governo del Comune è costituita dall´ambito territoriale degli interessi.

6. Il Comune ispira le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:

a) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) - la promozione della funzione sociale dell´iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

c) - il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, con particolare riferimento all´attività turistica, valorizzando il patrimonio archeologico e monumentale nonché le tradizioni e le ricorrenze locali.

e) - il recupero e la valorizzazione del Centro Storico quale patrimonio irrinunciabile della collettività;

f) - la tutela e promozione dell´agricoltura attraverso l´associazionismo e la cooperazione, garantendo il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali e la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione avvalendosi della effettiva partecipazione dei cittadini attraverso l´esame di petizioni, istanze e proposte con le garanzie dettate dal presente Statuto.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell´apparato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia

ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Tuscania è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 134 confinanti: Comune di Arlena di Castro, Comune di Piansano, Comune di Capodimonte, Comune di Marta, Comune di Viterbo, Comune di Monteromano, Comune di Tarquinia, Comune di Montalto di Castro, Comune di Canino, Comune di Tessennano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge dalla Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La Sede del Comune è nel palazzo comunale in Piazza F. Basile. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le varie Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere tali organi riuniti in altra sede, previa apposita deliberazione motivata da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. La Sede Comunale potrà essere trasferita soltanto con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per le pubblicazioni degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l´accessibilità, l´integralità e la facilità di lettura. Chiunque può accedervi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
3. Il Regolamento Organico deve prevedere apposito personale addetto alla tenuta dell´Albo Pretorio e alle notificazioni.

ART. 6 - STEMMA, GONFALONE E TRICOLORE

1. Emblema raffigurativo del Comune di Tuscania è lo Stemma approvato con D.P.C.M. 12 luglio 1929 e iscritto nel libro araldico degli Enti Locali.
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo Stemma.
3. La Giunta Comunale determina con proprio atto la partecipazione del Gonfalone a cerimonie ufficiali o pubbliche. L´insegna deve essere abbinata alla Bandiera Nazionale, accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato e scortata dai VV.UU..
4. L´uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali è vietato. La Giunta con motivata deliberazione può autorizzarne la riproduzione.
5. La fascia tricolore con lo stemma della repubblica e quello del Comune rappresenta il distintivo del Sindaco.

Titolo 2 - ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.


ART. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l´intera comunità, determina l´indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed è composto dal Sindaco e 16 membri.
3. È istituita la presidenza elettiva del Consiglio, composto dal Presidente e dal Vice Presidente, designati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, ovvero palese in presenza di una designazione, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, in prima e seconda votazione. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, sempre nella stessa seduta si terrà una terza votazione ove è richiesto un numero pari alla maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Presidente e il Vice Presidente entrano immediatamente nell´esercizio delle loro funzioni.
4. In sede di prima applicazione, l´elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono su proposta di 2/3 dei Consiglieri. La proposta deve essere consegnata al Consigliere Anziano almeno 5 giorni prima della seduta. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale sono attribuite al Sindaco fino all´eventuale nomina dello stesso.
5. Il consiglio comunale dura in carica sino all´elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 9 - Competenza e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l´azione complessiva dell´Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l´imparzialità.
3. Nell´adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse, degli obiettivi e strumenti necessari all´ azione da svolgere.
5. Il Consiglio ha la competenza per tutte le materie espressamente indicate nell´art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, e nelle altre norme della stessa e di altre leggi, nonché nelle norme del presente Statuto. Esso è, altresì, competente in tutti i casi in cui l´Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.
6. Esprime gli indirizzi in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
7. Il Consiglio semestralmente verifica l´attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori e ne può richiedere la definizione e il conseguente adeguamento qualora ne rilevi il mancato adempimento.
8. Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale né alla Giunta Comunale né agli altri organi del Comune.

ART. 10 - Sessioni e convocazioni e funzionamento

1. L´attività del Consiglio si svolge secondo le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che dovrà prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all´Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta.
2. L´attività viene svolta in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per la relazione previsionale e programmatica, del Bilancio, del Conto Consuntivo, e dell´assestamento del Bilancio.
3. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall´art. 42 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, che formula l´ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme della legge e del Regolamento.
5. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, ove richiesto da un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all´ordine del giorno le questioni richieste.
6. La prima riunione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. è presieduto dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza, dal Consigliere che nella graduatoria d´anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni per l´esame preliminare di argomenti di particolare importanza.
2. Il Regolamento ne disciplina il funzionamento e la loro composizione.

ART. 12 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l´intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nelle elezioni ha riportato la cifra elettorale più alta, che si ottiene sommando ai voti di lista i voti individuali, a parità di cifra individuale, il più anziano di età.
3. I Consiglieri entrano in carica all´atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell´Ente nell´ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d´atto e sono immediatamente efficaci. Le relative surroghe devono avvenire entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l´ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell´art. 141, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000..
5. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.
6. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d´ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E´ pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l´avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
7. Al Consigliere viene comunque garantito il diritto di far valere le cause giustificative che non gli hanno consentito di assicurare la presenza alle sedute consiliari. Le giustificazioni dovranno essere prodotte almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare che tratterà l´argomento dovendosi il Consiglio pronunciare sulle stesse.

ART. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta Comunale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale.
3. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale.
4. Il Consigliere Comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell´Amministrazione allorquando questi siano utili per l´espletamento dei proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un´apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara appunto tale utilità.
5. Il Regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie di cui al comma precedente, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell´eAmministrazione, ma tenendo conto della prioritaria esigenza di cui al comma 2.
6. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l´intera comunità alla quale costantemente rispondono.
7. Agli stessi compete un gettone di presenza nella misura fissata dalla legge che a richiesta è trasformata in indennità di funzione.

ART. 14 - Gruppi consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dalle liste che hanno riportato rappresentanti a seguito della consultazione elettorale.
2. Ciascun raggruppamento nomina un capogruppo.
3. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati con i candidati a Sindaco per i gruppi di Minoranza, e con il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per quello di Maggioranza.
4. I Consiglieri possono costituire un unico gruppo diverso da quello scaturito dalle consultazioni elettorali che verrà denominato Gruppo misto, formato da almeno due Consiglieri.
5. Sono fatte salve le identità politiche espresse in ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicati con la nomina dei propri capigruppo.
6. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 15 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente:

a) - rappresenta il Consiglio Comunale
b) - convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, ne stabilisce l´ordine del giorno, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) - decide sull´ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) - ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) - sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) - convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) - insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) - assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) - esercita ogni altra funzione determinatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell´ente.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale compete l´indennità pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.
3. Il Presidente può essere revocato su iniziativa della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con voto segreto.
4. La proposta di revoca viene messa in discussione entro 30 giorni dalla sua presentazione ed approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica.
5. In caso di dimissioni, impedimento decesso o revoca del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente; questi rimane in carica fino all´elezione di un nuovo Presidente, che deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 16 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l´organo di governo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nell´attuazione degli indirizzi del Consiglio e svolge attività di impulso e propositivo.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell´Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. È altresì di competenza della Giunta l´adozione dei regolamenti sull´ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 17 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 ed un massimo 6 Assessori
2. Il Sindaco è Presidente della Giunta e procede alla nomina della stessa scegliendo fra i consiglieri comunali eletti e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, quest´ultimi nei limiti di 1/3 dell´intero Organo collegiale.
3. Nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso.
4. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.

ART. 18 - Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l´intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull´apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell´azione da questi svolta.
3. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono compresi nel calcolo dei presenti. Nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti, si escludono dal calcolo i non votanti.

ART. 19 - Termini

1. Gli atti deliberativi sono sottoposti al controllo nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore al momento dell´adozione degli stessi.

ART. 20 - Pubblicità ed esecutività delle Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni di Consiglio e di Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all´Albo Pretorio, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni stesse diventano esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.
3. Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell´ultimo comma dell´art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 le deliberazioni stesse diventano esecutive immediatamente dopo la loro adozione.
4. L´efficacia di tutte le deliberazioni è sempre subordinata, nei casi in cui esso è previsto, all´avvenuto positivo controllo degli Organi competenti.

ART. 21 - Pareri

1. Relativamente ai pareri previsti dall´art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e a quelli di cui all´art. 16 della Legge n. 241/´90, la proroga per l´emanazione dei pareri stessi e la decisione di procedere senza i pareri medesimi, sono prese dall´ organo assembleare o collegiale, nella cui competenza rientra l´emanazione del relativo provvedimento.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

ART. 22 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell´attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l´elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all´ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto, e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all´ufficio.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 23 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) - ha la rappresentanza generale dell´Ente;
b) - ha la direzione unitaria e il coordinamento dell´attività politico amministrativa del Comune;
c) - coordina l´attività dei singoli Assessori;
d) - può sospendere l´adozione di atti specifici concernente l´attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all´esame della Giunta;
e) - impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull´intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) - ha facoltà di delega;
g) - promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio;
h) - può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) - convoca i comizi per i referendum consultivi;
j) - indice i Referendum Comunali;
k) - adotta le ordinanze;
l) - nomina il Segretario scegliendolo nell´apposito Albo.
m) - emette provvedimento in materia di occupazione d´urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
n) - assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
o) - adotta provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
p) - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi di coordinamento di settori di attività nel rispetto delle procedure di informazione sindacale e acquisito il parere del Segretario Comunale;
q) - coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell´ambito dei criteri regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
r) - coordina ed organizza, d´intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l´espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
s) - fa pervenire all´ufficio del Segretario Comunale l´atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
t) - nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e altre istituzioni (art. 13 Legge 81/´93).

ART. 24 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici comunali e servizi, informazioni e atti anche riservati;
b) - promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull´ intera attività del Comune;
c) - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) - può disporre l´acquisizione di atti, documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all´Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) - collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni:
f) - promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) - presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina della Giunta e sentita la stessa, le linee programmatiche che intende attuare nel corso del proprio mandato
b) - esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
c) - propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.

ART. 26 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l´Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed è colui che nell´ordine della Giunta segue immediatamente il Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Nel caso di contemporanee assenze o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni un Assessore secondo l´ordine di nomina del provvedimento del Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

ART. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità, di un Commissario, ai sensi della normativa vigente.

Titolo 3 - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

ART. 28 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all´Albo Nazionale dei Segretari comunali articolato in sezioni regionali.
2. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale che dipende funzionalmente dal Capo dell´Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all´Albo di cui al comma precedente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario Comunale, in conformità alle attribuzioni di legge, esercita funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell´Ente in ordine alla conformità dell´azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l´attività qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario, inoltre:
a) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
b) - roga tutti i contratti nei quali l´Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell´interesse dell´Ente.
c) - riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale e ne cura l´inoltro nei termini previsti dalla legge
d) - attesta, su dichiarazione del messo comunale, l´avvenuta pubblicazione all´Albo e l´esecutività dei provvedimenti.
e) - presiede l´ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
f) - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 29 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato in associazione con uno o più Comuni.
2. Il Regolamento dispone in ordine alle competenze, ai requisiti e attribuzioni.
3. In caso di mancata nomina le funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario dell´Ente.

ART. 30 - Assetto organizzativo degli uffici

1. L´Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) - organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) - analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell´attività svolta da ciascun elemento dell´apparato, verificandone periodicamente il contenuto attraverso la commissione servizi;
c) - individuazione di responsabilità strettamente collegata all´ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna
3. Gli uffici dell´Amministrazione comunale, la cui attività e organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi del Comune, sono coordinati dal Segretario comunale e/o dal Direttore Generale, il quale può altresì impartire ai Responsabili dei servizi le disposizioni necessarie per l´attuazione dell´indirizzo stabilito dagli organi elettivi.
4. La dotazione organica e la Pianta Organica dell´Ente sono stabiliti con deliberazione della Giunta assunta nella forma del Regolamento e che tenga conto delle effettive attività svolte in via istituzionale dal Comune e dai carichi di lavoro attribuibili a ciascuna unità di personale, con le modalità della normativa in materia.
5. Gli Uffici comunali sono raggruppati in Settori col carattere della massima possibile omogeneità e interrelazionalità. Il numero di tali settori, le unità di personale attribuite a ciascuno di essi, le qualifiche da possedersi da parte degli stessi sono previsti e regolamentati nel Regolamento di cui all´art. precedente.
6. A capo di ciascun settore è preposto un funzionario dell´Amministrazione, in possesso della relativa qualifica apicale.
7. Lo stesso è tenuto a dare il parere di cui all´art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
8. La titolarità del settore è conferita per un periodo di quattro anni e può essere confermata per ulteriori uguali periodi di tempo, previa verifica dei risultati raggiunti.
9. Il preposto alla direzione del settore può essere rimosso dall´incarico nel caso che il settore stesso non abbia prodotto risultati adeguati alla sua potenzialità. In tal caso la rimozione dovrà essere adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai risultati raggiunti e a quelli raggiungibili.

ART. 31 - Struttura

1. L´organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell´ente secondo le norme del Regolamento, è articolato in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 32 - Aree funzionali

1. Il Regolamento può prevedere la istituzione di aree funzionali comprendenti più settori.
2. In tal caso, è preposto alla direzione dell´area un funzionario di qualifica apicale dell´Ente, scelto sulla base dell´attitudine a ricoprire il posto, nonché degli altri elementi da individuare nell´apposito Regolamento.
3. La nomina avrà la durata quadriennale, eventualmente rinnovabile previa valutazione dei risultati raggiunti.
4. L´incarico può anche essere anticipatamente revocato, nel caso i risultati raggiunti non possano considerarsi soddisfacenti, rispetto ai programmi proposti e alle potenzialità esistenti, con deliberazione di Giunta adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai risultati raggiungibili e a quelli prodotti in concreto.
5. Il preposto alla direzione dell´area funzionale può anche, nei limiti e nelle modalità di legge, essere scelto con contratto di diritto pubblico ovvero con contratto di diritto privato, tra soggetti estranei all´Amministrazione Comunale qualora esista la impossibilità materiale di ricoprire l´incarico con personale interno in possesso dei requisiti.
ART. 33 - Trattamenti economici per incarichi

1. Al soggetto preposto all´incarico di direzione dell´area funzionale compete un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l´interruzione dell´incarico, nel rispetto delle norme contrattuali. Gli impiegati dell´Amministrazione che vengano incaricati di ricoprire, in via temporanea, per qualunque ragione, posti che comportano l´espletamento di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza, hanno diritto a una integrazione economica corrispondente alla differenza tra il trattamento economico spettante alla qualifica superiore e quello della qualifica di appartenenza nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme contrattuali in vigore.
2. In ogni caso lo svolgimento delle funzioni superiori non dà titolo per l´inquadramento nella qualifica superiore.

ART. 34 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull´ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per incarichi di direzione delle aree funzionali degli uffici e dei servizi di alta specializzazione, se esistente.
2. Il contratto è a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato.

ART. 35 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l´ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell´ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)- struttura organizzativo-funzionale
b) - dotazione organica
c) - modalità di assunzione e cessazione dal servizio
d) - diritti, doveri e sanzioni
e)- modalità organizzative della commissione di disciplina
f) - trattamento economico

ART. 36 - Conferenza dei servizi e vicarietà

1. Nei casi in cui la proposta di deliberazione di cui all´art. 53 della Legge n. 142 del 1990 sia particolarmente complessa, è ammissibile che i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati vengano resi contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Sindaco, anche su segnalazione di uno dei Responsabili dei servizi interessati.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile dell´area funzionale, le relative funzioni sono esercitate in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal funzionario con qualifica più elevata o, a parità di qualifica, dal soggetto con maggiore anzianità di servizio.

ART. 37 - Diritto di difesa

1. Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la presentazione e l´estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l´assistenza tecnica dei soggetti inquisiti, secondo le regole all´uopo previste nell´apposito Regolamento e nel contratto di lavoro.

Titolo 4 - SERVIZI


ART. 38 - Forme di gestione

1. L´attività diretta a conseguire, nell´interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l´affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell´organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 39 - Gestione in economia

1. L´organizzazione e l´esercizio di servizi in economia sono, per norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 40 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L´ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall´apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l´elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 41 - Istituzione

1. Il Comune gestisce i servizi sociali in forma diretta e integrata con la Unità Sanitaria Locale di appartenenza. Qualora alcuni di essi dovessero assumere più rilevanti dimensioni e necessitare di maggiore autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell´organizzazione e dell´attività dell´istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l´assetto organizzativo dell´istituzione, le modalità di esercizio dell´autonomia gestionale, l´ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con apporto di diritto privato,, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell´istituzione.
5. Gli organi dell´istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
 

consiglio di Amministrazione

ART. 42 - Il C
1. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell´istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l´elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell´organo.
3. Il consiglio provvede all´adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 43 - Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull´esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 44 - Il Direttore

1. Il direttore dell´istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l´attività dell´istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l´attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 45 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell´adunanza.
3. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 46 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

ART. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Titolo 5 - FINANZA E CONTABILITA´

ART. 48 - Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lìapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l´erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l´anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione revisionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell´inizio dell´esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all´utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l´ordinaria gestione e l´attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell´esercizio l´azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell´equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all´andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di Contabilità.
8. La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l´approvazione il bilancio consuntivo dell´anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi

ART. 49 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull´ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l´elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

ART. 50 - Controllo di gestione

1. È istituito in posizione di autonomia dalla struttura organica un nucleo di valutazione a cui è affidato il controllo di gestione, analisi costi e verifica dei risultati ai sensi dell´art. 20 del D.Lgs. 29/´93.
2. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la composizione del suddetto nucleo nonché gli aspetti funzionali del servizio di controllo interno ad esso affidato.
3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale, che insieme alle loro osservazioni e rilievi, viene rimesso all´Assessore competente e al Nucleo di Valutazione, che ne riferiscono alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Titolo 6 - FORME COLLABORATIVE

ART. 51 - Principio di cooperazione

1. L´attività dell´Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d´interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti per legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
2. L´Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima provincia.
3. A tal uopo, istituisce un interscambio di informazioni con gli altri Comuni della provincia e si impegna a sentire le amministrazione medesime in tutti i casi di attività che possa in qualche modi interessare i Comuni stessi.

ART. 52 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l´esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l´esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Il Comune stipula convenzioni con altri Enti, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina del Direttore Generale.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza.

ART. 53 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l´istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell´articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 47, deve prevedere l´obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l´ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraversi il modulo consortile.

ART. 54 - Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l´obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 55 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell´attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l´integrazione dell´attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L´accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l´attivazione dell´eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell´accordo;
b) - individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l´accordo, previa deliberazione d´intenti della Giunta Comunale, con l´osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo 7 - Prtecipazione popolare

ART. 56 - Iniziativa politica e amministrativa

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all´attività dell´Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l´imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, consentendone ove necessario e con deliberazione motivata, l´accesso alle strutture e ai servizi dell´Ente.
3. L´amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici, sociali e culturali su specifici problemi.

ART. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all´inizio dello stesso, ha l´obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all´Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all´oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell´istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull´accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all´organo comunale competente all´emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere motivato nella premessa dell´atto.
9. Se l´intervento partecipativo non concerne l´emanazione di un provvedimento, l´amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull´istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimenti, salvo quelli che il Regolamento sottrae all´accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 58 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell´attività dell´amministrazione.
2. La risposta all´interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell´aspetto sollevato.
3. Le modalità dell´interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell´istanza.

ART. 59 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell´ amministrazione per sollecitarne l´intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l´assegnazione all´organo competente, il quale procede nell´ esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l´archiviazione qualora non ritenga di aderire all´indicazione contenuta nella petizione. In quest´ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell´esame da parte dell´organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall´organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In questo il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all´ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si schiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 60 - Proposte

1. 300 cittadini possono avanzare proposte per l´adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all´organo competente, corredato dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell´attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L´organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell´iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l´amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l´iniziativa popolare.

Titolo 8 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63 e può autorizzare la formulazione di proposte o idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 62 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull´attività delle associazioni devono essere precedute dall´acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

ART. 63 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziative previsti negli articoli precedenti.
2. L´amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l´adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 64 - Incentivazione

1. Alle associazioni e agli altri organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 65 - Referendum

1. Sono previsti referendum propositivi, abrogativi e consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell´azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell´ultimo biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) - il 20 per cento del corpo elettorale;
b) - il Consiglio Comunale
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. La consultazione non può avere luogo in coincidenza delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 66 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 67 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l´istituto dell´accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 68 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell´amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L´Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all´Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L´informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l´informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall´art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo9 - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell´ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l´iniziativa da parte di almeno 1.500 cittadini per proporre modificazioni. allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l´ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l´effettiva conoscibilità.

ART. 70 - Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
a) - nelle materie a essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L´iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall´art. 55 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all´Albo Pretorio: dopo l´adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l´effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 71 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell´ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all´entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 72 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell´ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all´Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell´ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell´art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l´ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 73 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l´applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. fino all´adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 02 Gennaio 2023