Bonus INPS 2024. Asilo nido e assistenza domiciliare bambini età < tre anni

Presentazione domanda entro il 31 dicembre 2024

Data di pubblicazione:
12 Marzo 2024
Bonus INPS 2024. Asilo nido e assistenza domiciliare bambini età < tre anni

L'Inps ha aperto la procedura per presentare la domanda per ottenere il contributo per il rimborso delle spese sostenute fino alla fine dell’anno per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2024 attraverso il portale INPS

L’agevolazione, introdotta con la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 355, legge n. 232/2016), è riconosciuta per undici mensilità e varia da 1.500 a 3.000 euro in base all’ISEE minorenni in corso di validità.

Per il 2024, la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 177-178, legge n. 213/2023) ha previsto un aumento dell’importo del bonus per i nuclei familiari con figli nati dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo familiare sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che l’ISEE non superi i 40.000 euro.

Chi può presentare domanda

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

Possono presentare domanda anche:

  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati a cittadini italiani;
  • titolari di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato”;
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quale gli accordi euro-mediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso;
  • persone in possesso dei seguenti permessi: lavoro subordinato di durata almeno semestrale; lavoro stagionale di durata almeno semestrale; assistenza minori; protezione speciale; casi speciali.

Che tipo di contributo viene erogato

Il beneficio può essere richiesto alternativamente:

a) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);

b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

A quanto ammonta il contributo

L’importo del contributo (riconosciuto per un massimo di undici mesi) varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • 3.000 euro (dieci rate da massimo 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro
  • 2.500 euro (dieci rate da massimo 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da massimo 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni da 40.001 euro.

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato in base alla fascia di ISEE di riferimento e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso invece in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Qualora la situazione dovesse essere regolarizzata entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

In ogni caso, il contributo mensile erogato dall’INPS non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Quali nuclei familiari possono beneficiare della maggiorazione 2024

Per effetto della legge di Bilancio 2024, per l’anno 2024, l’importo del contributo è aumentato a 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,3 euro) per i nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:

  • si richiede l’agevolazione per un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024;
  • nel nucleo familiare c’è già almeno un altro figlio di età inferiore a dieci anni;
  • il valore dell’ISEE non supera i 40.000 euro.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.

Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di undici mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

La richiesta per le spese sostenute nel 2024 va inviata entro il 31 dicembre 2024.

La domanda per il 2024 è da intendersi per i rimborsi delle mensilità dell'anno solare e non di quelle dell'anno educativo. Pertanto, per l’anno scolastico in corso 2023/2024, la richiesta del beneficio per i mesi di frequenza del 2023 andava presentata entro il 31 dicembre 2023, mentre nel 2024 va presentata la domanda per i mesi di frequenza del 2024.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it digitando nel motore di ricerca "Bonus Nido", premendo il pulsante "Approfondisci" del servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" e successivamente "Accedi al servizio" con SPID, CNS e CIE.

Il bonus spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi. Qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

Se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. Nel caso invece di contributo per il supporto domiciliare di minori con gravi patologie croniche, la domanda può essere proposta entro l'anno solare in cui il minore compie tre anni.

Come e quando viene erogato il contributo

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Il termine ultimo per inserire la documentazione sui pagamenti relativi al 2024 è fissato al 31 luglio 2025.

L’INPS provvede alla corresponsione dell’agevolazione nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

 

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione-51105.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione.html

Ultimo aggiornamento

Martedi 12 Marzo 2024