Avviso al Pubblico - Ufficio Anagrafe

Nuovo orario - accesso su appuntamento - cosa fare per ...

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2025
Avviso al Pubblico - Ufficio Anagrafe

Si comunica che l’Ufficio Anagrafe è aperto al pubblico, su appuntamento, nei seguenti giorni e orari:

Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per appuntamenti è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30: Tel. 0761 4454244 

oppure inviare una mail all'indirizzo anagrafe@comune.tuscania.vt.it

 

COSA FARE PER …

CERTIFICAZIONI

Si ricorda che è possibile scaricare, anche in forma contestuale, i seguenti certificati anagrafici online sul sito ANPR (https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini) in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello:  ● Anagrafico di nascita ● Anagrafico di matrimonio ●  Cittadinanza ● Esistenza in vita ● Residenza ● Residenza AIRE ● Stato civile ● Stato di famiglia ● Stato di famiglia e stato civile ● Residenza in convivenza ● Stato di famiglia AIRE ● Stato di famiglia con rapporti di parentela ● Stato Libero ● Anagrafico di Unione Civile ● Contratto di Convivenza.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessario autenticarsi tramite la propria identità digitale (SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE-Carta d'Identità Elettronica oppure CNS-Carta Nazionale dei Servizi). Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. Si ricorda che per alcuni certificati è richiesto il pagamento del bollo che potrà essere effettuato direttamente dal portale.

PER I CERTIFICATI RILASCIATI A SPORTELLO E' RICHIESTA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 OLTRE AL PAGAMENTO A SPORTELLO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI € 0,52 

 

CARTE DI IDENTITA’

L’emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) può essere richiesta presso il  Comune di residenza o domicilio oppure, se sei un cittadino italiano residente all’estero, presso il Consolato di riferimento.

Per la richiesta di carta di identità, è necessario presentarsi all’appuntamento prefissato muniti di:

  • 1 foto formato tessera
  • Tessera sanitaria/codice fiscale
  • Copia del pagamento per l’emissione effettuato tramite sistema PagoPA (OBBLIGATORIO) il cui bollettino è scaricabile dalla pagina dedicata del Portale Comunale (www.comune.tuscania.vt.it) alla voce “Portale Pagamenti” (Euro 22 in caso di prima emissione o rinnovo doc. scaduto - Euro 27 per riemissione in caso di furto o smarrimento)
  • La vecchia carta di identità, ovvero denuncia in caso di smarrimento o furto.

Per il rilascio di carta di identità a soggetti minorenni, la richiesta dovrà essere fatta in presenza da entrambi i genitori, ovvero da un solo genitore munito di delega e copia del documento dell’altro.

Il ritiro della carta di identità potrà essere effettuato dieci giorni dopo la richiesta presso la portineria della sede comunale, ovvero presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura al pubblico.

 

RISTAMPA PIN/PUK CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA

I codici possono essere richiesti tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.tuscania.vt.it indicando NOME, COGNOME, NUMERO CARTA IDENTITA’, CODICE FISCALE e INDIRIZZO MAIL per l’invio (se diverso da quello da cui si scrive).

Sarà cura dell’Ufficio evadere le richieste e inviare i dati richiesti via email, nei giorni e orari di apertura al pubblico (martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 15 alle ore 17)

 

RICHIESTA CAMBIO DI RESIDENZA

Per il cambio di residenza è possibile compilare il modulo “Dichiarazione di residenza”, in allegato, e inviarlo all’indirizzo anagrafe@comune.tuscania.vt.it allegando i seguenti documenti:

  • copia del documento di riconoscimento (pena rigetto della domanda)
  • copia atto di compravendita / contratto di affitto / dichiarazione di cessione gratuita immobile / dichiarazione di ospitalità (Le dichiarazioni di cessione gratuita immobile e di ospitalità devono essere obbligatoriamente accompagnate da copia del documento del proprietario dell'immobile, pena rigetto della domanda)
  • copia certificato di allaccio utenze comunali effettuato presso lo Sportello Tributi
  • copia patente e libretto circolazione dei veicoli intestati al richiedente

Sarà cura dell'Ufficio trasmettere conferma di avvio della pratica.

La richiesta può essere effettuata anche presentando tutta la suddetta documentazione all’Ufficio Protocollo via pec (protocollo@comune.tuscania.vt.it) ovvero a mano nei giorni e orari di apertura al pubblico.

 

AUTENTICHE DI FIRMA

Compilare il modello di autocertificazione da sottoscrivere di fronte all’Ufficiale di anagrafe, previo appuntamento.

PER L’AUTENTICA E' RICHIESTA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

CONVIVENZE DI FATTO

A chi è rivolto

La legge 76 del 20/05/2016, consente di costituire una convivenza di fatto a due persone maggiorenni (anche dello stesso sesso), purché siano:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • coabitanti,
  • iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Per poter costituire una convivenza di fatto gli interessati non devono essere legati tra loro o con altre persone da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto vengono costituite presso il Comune di residenza.

Descrizione

La convivenza di fatto consente a soggetti conviventi, senza legami di parentela, ma con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e senza legami matrimoniali o di unioni civili con altri soggetti, di acquisire diritti reciproci di assistenza o materiali, previsti dalla normativa in vigore.

Come fare

Per costituire la convivenza di fatto, è necessario che le persone interessate presentino una apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità.
La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

 Cosa serve

Se in possesso dei requisiti normativi, per costituire una convivenza di fatto è sufficiente presentare

  • dichiarazione sottoscritta da entrambi
  • copia dei documenti d’identità.

Cosa si ottiene

I conviventi di fatto, dopo aver presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti la condizione di conviventi di fatto. La convivenza di fatto potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Tempi e scadenze

Una volta presentata la dichiarazione l'ufficio provvede a verificarne i requisiti e procede alla registrazione della convivenza di fatto.  In caso di persone non ancora iscritte sul medesimo stato di famiglia e che non abbiano ancora la stessa residenza, la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza.  In questo caso, la costituzione della convivenza di fatto sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio predisposti per la residenza.

Ulteriori informazioni

In base alle attuali disposizioni normative i conviventi di fatto:   

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • possono designare l’altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • hanno diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte di una delle due parti che sia anche conduttore dell'immobile o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • vengono inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • hanno diritti nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • vedono ampliate le facoltà riconosciute nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • hanno diritto, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, all’applicazione, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, dei medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Dopo aver costituito la convivenza di fatto è possibile disciplinare i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Tale contratto potrà disciplinare l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Per l’eventuale cessazione della convivenza di fatto è indispensabile invece che almeno uno dei due conviventi di fatto presenti apposita dichiarazione con le stesse modalità indicate per la dichiarazione della costituzione di convivenza di fatto. A differenza della costituzione la cessazione può essere dichiarata anche da uno solo dei conviventi di fatto, in questo caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione all’altro convivente ai sensi della legge n. 241/1990.

 

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 26 Marzo 2025