Nomina degli scrutatori

Data di pubblicazione:
02 Gennaio 2023

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell’albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 4 (quattro);

2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);

3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

 

Il sindaco, per il tramite dei messi comunali designati allo scopo, notificherà agli scrutatori l’avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l’ordine della graduatoria di cui al n. 2).

La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Il Sindaco, nel notificare l’avvenuta nomina, dovrà richiamare l’attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni regionali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 29 Maggio 2024