Elezioni 8-9 Giugno 2024

Liste Aggiunte Cittadini Comunitari

Data di pubblicazione:
26 Febbraio 2024

I cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea residenti in Italia, attraverso l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte, possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e in occasione delle Elezioni Amministrative per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).

Contrariamente ai cittadini italiani, che per poter votare a qualsiasi consultazione elettorale, vengono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune di residenza al compimento del 18° anno di età, i cittadini comunitari, per poter esercitare il diritto di voto in Italia, devono presentare domanda, per ciascuna lista aggiunta prevista, al proprio comune di residenza.

Possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno, oppure entro una data precisa stabilita al momento dell’indizione delle consultazioni alle quali possono partecipare. L’iscrizione viene mantenuta fino alla perdita dei requisiti o fino a quando non ne è richiesta la cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro comune italiano, l’ufficio elettorale provvede a trasferire direttamente la documentazione al comune di nuova residenza.

I cittadini comunitari interessati a presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte possono farlo presentando il modulo 'domanda_iscrizione_liste_aggiunte', debitamente compilato e corredato di copia del documento di identità:

  • all’Ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico;
  • a mezzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it
  • per posta ordinaria a Comune di Tuscania, Piazza Franco Basile 4 – 01017 Tuscania (VT)

In occasione dell’indizione delle Elezioni dei Membri al Parlamento Europeo, per agevolare ogni cittadino comunitario, il Ministero dell’Interno pubblica sul proprio sito il modello tradotto in ogni lingua dei paesi appartenenti.

Requisiti del richiedente

  • essere cittadini europei maggiorenni

appartenenti ai seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

  • essere residenti nel Comune
  • possedere i diritti elettorali nello Stato di origine >

Iter procedura

Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale per i cittadini dell'Unione Europea che richiedono l'iscrizione nelle liste aggiunte dovrà richiedere le certificazioni del casellario giudiziale.
Iscrivere il cittadino dell'Unione Europea nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Sottocommissione Elettorale Mandamentale. Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione. Contro la mancata iscrizione il cittadino può fare ricorso.  I cittadini che hanno fatto domanda rimangono iscritti sino a quando non ne chiedono la cancellazione.
I cittadini della U.E. che intendono presentarsi come candidati alle elezioni comunali devono produrre oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:

  • l'attuale residenza nonchè l'indirizzo nello Stato di origine;
  • un attestato, in data non anteriore ai tre mesi, dell'autorità competente dello Stato di cui possiede la cittadinanza, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Tempi

I tempi di iscrizione possono variare: gli aggiornamenti delle liste elettorali hanno tempi precisi previsti dalla normativa (gennaio e luglio di ogni anno), ma, in caso di consultazioni elettorali, le variazioni sono fatte straordinariamente nei 60 giorni antecedenti le votazioni.

 

Informazioni

Nell’anno di votazione inerente all’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza deve presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, mentre, in caso di elezioni amministrative (Sindaco e Consiglio Comunale), non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione.

Le date saranno comunque opportunamente comunicate tramite avvisi pubblici.

 

Avvertenze

Non occorre rinnovare la domanda d'iscrizione alle liste aggiunte: l’iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti oppure non se ne chieda la cancellazione.

Se il cittadino comunitario sceglie di votare in Italia per i membri italiani al Parlamento Europeo non può votare contemporaneamente per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti al suo Stato di origine.

 

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12.04.1966, n. 197
- D.L. 24.06.1994, 408
- T.U. 223/1967
- Legge 06.02.1996, n. 52
- Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 19.12.1994

Ultimo aggiornamento

Venerdi 26 Aprile 2024