I componenti degli uffici elettorali di sezione

Composizione del seggio, compiti dei componenti e compensi

Data di pubblicazione:
28 Febbraio 2023

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. 

 

Qualifica di pubblico ufficiale 

Tutti i componenti del seggio, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.  Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

Il Presidente di seggio

Nomina e sostituzione del presidente 

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della Corte d’appello. Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale è stato destinato.  In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d’appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato. Se l’assenza o l’impedimento sopraggiungono dopo l’insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente. La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica. Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione. 

 

Compiti e poteri del Presidente

Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.  Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su: 

  • difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
  • reclami, anche orali, e proteste;
  • contestazioni e nullità dei voti. 

La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito all’Ufficio centrale per il referendum. Inoltre, le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio provinciale per il referendum. 

Poteri di polizia del Presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza. A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati. Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.  Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.  In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.  Il presidente ha anche compiti di polizia all’esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.  Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento referendario possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell’espressione del voto o che non rispondono all’invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio.  Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi. 

 

Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio. 

 

Gli scrutatori

Nomina e sostituzione degli scrutatori 

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.  Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’articolo 6 comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo. La Commissione Elettorale del Comune, da diversi anni, da precedenza per la nomina alle dichiarazioni di disponibilità che perverranno all’ufficio nei tempi previsti. La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.  In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti: 

  • che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
  • che sappiano leggere e scrivere;
  • che non siano rappresentanti dei partiti o dei promotori;
  • per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’articolo 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.  È da ritenere che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti. Nel caso in cui gli scrutatori designati o nominati in sostituzione si assentino, il presidente (o il vicepresidente) valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate. 

Compiti degli scrutatori 

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti: 

  • autenticare le schede;
  • registrare gli elettori che si presentano a votare;
  • svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
  • recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Funzione consultiva degli scrutatori 

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.  Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori: 

  • quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
  • quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
  • quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati;
  • qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento referendario, intenda disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. 

Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.  Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. 

 

Il Segretario

Nomina del Segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell’insediamento del seggio. 

Il segretario: 

  • deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
  • deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
  • non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’articolo 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all’atto dell’insediamento del seggio. 

Compiti del segretario 

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare: 

  • compila il verbale e l’estratto del verbale delle operazioni del seggio;
  • nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
  • raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
  • confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall’insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell’apposito verbale. Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare. Deve essere compilato altresì un estratto del verbale stesso.  Nel verbale e nell’estratto del verbale di ogni seggio sono accertati e dichiarati i risultati del referendum o di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento.  Sulla base dei verbali di ciascun seggio, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati referendari.  È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale, sia tra il verbale stesso e il suo estratto. Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali. Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni. 

Il verbale deve essere autenticato mediante l’apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei promotori di ciascun referendum. Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali. 

 

Compenso dei componenti di seggio

 

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49".

Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

In occasione delle elezioni amministrative, viene riconosciuto anche l’importo di euro 41,32 ai presidenti di seggio ed al segretario della sezione elettorale n. 1 per la prevista adunanza dei presidenti.

 

Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

 

NOTA – Elezioni 8 e 9 giugno 2024

Giusto decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7, “per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento

In merito si richiama, per la tornata elettorale del 8 e 9 giugno 2024, la Circolare DAIT n. 34/24 recante ad oggetto “Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l’organizzazione tecnica in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinate a quella della Regione Piemonte e alle ammnistrative dell’8 e 9 giugno 2024. Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese” ai sensi della quale “in caso di svolgimento delle elezioni europee in abbinamento con le elezioni regionali o con il primo turno delle elezioni amministrative (2 schede) il compenso base previsto per queste elezioni europee dal predetto decreto-legge n. 7 del 2024 (Presidenti € 150,00, Scrutatori e Segretari € 120,00), aumentati del 15%, deve essere aggiunta una maggiorazione, pari ad € 37,00 per i Presidenti e ad € 25,00 per gli Scrutatori ed i Segretari:

  • Presidenti: € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 37,00 = € 209,50
  • Scrutatori e Segretario: € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 25,00 = € 163,00

Modalità di riscossione del compenso

Chi ha prestato servizio come scrutatore, segretario o presidente può richiedere il pagamento mediante una delle seguenti modalità:

  • pagamento sul proprio conto corrente bancario o postale, maggiori indicazioni verranno fornite direttamente presso il seggio elettorale. 

in alternativa

  • pagamento in contanti da ritirare presso la Banca di Tesoreria comunale, presentandosi con un documento di riconoscimento. 

Esclusivamente per i casi di comprovata impossibilità nel ritirare personalmente il compenso presso lo sportello bancario è possibile trasmettere la delega di autorizzazione al ritiro dell'importo indicando le generalità e il codice fiscale del delegante e del delegato ed allegando il proprio documento di riconoscimento. I documenti indicati per la delega dovranno essere trasmessi via mail all'indirizzo anagrafe@comune.tuscania.vt.it successivamente alla chiusura delle operazioni elettorali. 

I compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori degli uffici elettorali di sezione (seggi) per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti a ritenuta d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore.

Normativa di riferimento

  • D.P.R del 10 marzo 1997 "Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali".
  • L. n. 117 del 4 aprile 1985 "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione".
  • L. n. 70 del 13 marzo 1980 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione".
  • Decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7 “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 29 Maggio 2024